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R.D. 08/10/1931 n. 1572Art. 37. Le mappe, i risultati delle misure e dell'applicazione delle qualità e delle classi alle singole particelle dei terreni saranno pubblicati a cura dell'amministrazione catastale. La mappe saranno depositate all'ufficio comunale ed ostensibili. Contro i risultati della misura e del classamento i possessori interessati potranno reclamare in prima istanza alla commissione censuaria comunale ed in appello alla commissione censuaria provinciale. Il diritto di appello spetterà anche all'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza, che curerà l'istruzione dei reclami presentati dai possessori e li trasmetterà poi alla commissione censuaria competente. Contro le decisioni pronunciate in appello dalla commissione censuaria provinciale è ammesso il ricorso alla commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima o per violazione di legge. L'amministrazione del catasto e la commissione provinciale, od anche la minoranza di essa, potranno ricorrere alla commissione centrale nel caso che ritenessero erronei i criteri seguiti in singoli comuni, nella applicazione delle qualità e classi. Le mappe potranno essere pubblicate anche prima della formazione delle tariffe, per gli effetti della legge di cui all'art. 10 del presente testo unico. Art. 38. Tanto i risultati della misura e del classamento quanto le decisioni della commissione censuaria comunale saranno portati a conoscenza degli interessati, depositando alla sede del comune le mappe e gli atti che li contengono; e rendendo ostensibili per 60 giorni, prorogabili di altri 60 dal ministero delle finanze, le mappe e gli atti coi risultati della misura e del classamento, e per 30 giorni gli atti che contengono le decisioni della commissione censuaria comunale. Durante il tempo in cui le mappe e gli atti predetti saranno resi ostensibili dovranno essere prodotti i reclami e gli appelli. Dell'avvenuto deposito degli atti e del tempo concesso per esaminarli e produrre i reclami sarà dato avviso dalla commissione censuaria comunale con manifesto da pubblicarsi, nei soliti modi, entro 3 giorni dalla consegna da parte dell'amministrazione catastale delle mappe e degli atti coi risultati della misura e del classamento, o della completa definizione dei reclami in prima istanza. Tanto la commissione censuaria comunale quanto la commissione censuaria provinciale dovranno decidere in merito ai reclami di loro competenza entro 30 giorni dalla data in cui l'amministrazione del catasto avrà ultimata la trasmissione dei reclami prodotti nel comune. Contro le decisioni della commissione censuaria provinciale, che saranno depositate presso gli uffici di attivazione del catasto e rese ostensibili per non meno di 30 giorni, sarà ammesso, durante lo stesso periodo, il ricorso alla commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima e per violazione di legge. Art. 39. Nulla è innovato, in quanto riguarda la competenza dell'autorità giudiziaria in materia di catasto, alle disposizioni della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo. Art. 40. Le commissioni censuarie, i loro delegati ed i periti catastali avranno diritto di accedere, per gli effetti della presente legge, alle private proprietà. Chiunque farà opposizione sarà soggetto ad una pena pecuniaria da lire 10 a lire 100. Art. 41. Costituiscono il catasto: 1 . La mappa particellare; 2 . La tavola censuaria; 3 . Il registro delle partite; 4 . La matricola dei possessori. Art. 42. Il catasto sarà conservato e tenuto in corrente, in modo continuo ed anche con illustrazioni periodiche, delle mutuazioni che avvengono nello stato dei possessi e dei rispettivi possessori. Le volture catastali saranno obbligatorie, e non potranno essere fatte che sulla fede di atti pubblici e di scritture private con sottoscrizioni autentiche da notaio, o accertate giudizialmente. Art. 43. Daranno luogo a variazioni nell'estimo catastale, in aumento: 1/a l'alluvione, la formazione di isole, il ritiro o la deviazione di acque; 2/a l'introduzione di beni non ancora censiti o di beni censiti tra i fabbricati urbani; 3/a il passaggio di suolo pubblico in proprietà privata; 4/a la cessazione di esenzioni dal- l'imposta fondiaria stabilite dalla legge 1/a marzo 1886 n. 3682, serie 3/a, o da altre leggi; 5/a la revisione del classamento dei terreni migliorati di qualità di coltura o di classe; 6/a la cessazione o l'attenuazione dei vincoli forestali o delle servitù militari che abbiano dato luogo a diminuzione di estimo; 7/a il passaggio a carico dello stato di spese prima gravanti sui possessori per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica; in diminuzione: 1/a la perenzione totale o parziale di beni, o la perdita totale o parziale della potenza produttiva per forza maggiore o per naturale esaurimento; 2/a lo stralcio di un terreno del catasto fondiario pel suo trasporto al catasto dei fabbricati urbani; 3/a il passaggio dei beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti dall'imposta fondiaria; 4/a l'applicazione di nuovi vincoli forestali o di nuove servitù militari o l'aggravamento dei vincoli o delle servitù preesistenti in quanto producano una effettiva diminuzione della rendita imponibile; 5/a il passaggio a carico dei possessori di spese prima gravanti sullo stato per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica; 6/a la revisione del classamento dei terreni pei quali alla qualità di coltura allibrata in catasto risulti sostituita una qualità di coltura di minor reddito imponibile. Nessun'altra mutazione, oltre a quelle necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente art., sarà operata nella qualificazione, classificazione e tariffa e nell'applicazione di qualità e classe ai singoli terreni fino alla revisione generale del catasto. Art. 44. La revisione generale del catasto non potrà farsi prima che siano trascorsi trent'anni dall'epoca della sua attivazione. Art. 45. L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici ha la facoltà di accertare se la qualità di coltura attribuita in catasto ai singoli terreni corrisponda all'attuale, e di correggere le scritture catastali per ottenere tale corrispondenza. I miglioramenti però avranno effetto in catasto soltanto dopo cinque anni dal- l'epoca in cui il possessore dimostrerà di averli introdotti, senza pregiudizio delle maggiori esenzioni accordate dalle leggi speciali. La revisione potrà essere richiesta anche dal singolo possessore per i propri fondi ogni anno nei tre mesi che seguono la pubblicazione del ruolo dell'imposta terreni. Dei risultati della revisione si terrà conto nel ruolo dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. Art. 46. Le esenzioni temporanee dalla imposta fondiaria, stabilite da leggi speciali, continueranno a sussistere per tutto il tempo fissato, malgrado la revisione generale del catasto che avvenisse nell'intervallo. Art. 47. Nel caso che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'amministrazione delle finanze potrà accordare una moderazione della imposta dell'anno. Nei casi straordinari di gravi infortuni, non preveduti nella formazione dell'estimo, i quali colpiscano determinate zone di terreno o determinate colture, si provvederà con speciali disposizioni legislative. Art. 48. Colla legge di approvazione del bilancio si stanzierà per ogni anno la spesa occorrente per la formazione del catasto. Le proposte di stanziamento saranno corredate da una relazione dimostrativa dello stato e dello andamento del lavoro. Art. 49. Saranno a carico del governo tutte le spese per la formazione del catasto ad eccezione delle seguenti: saranno a carico della provincie a) le spese necessarie per le rispettive commissioni provinciali b) i locali coi relativi mobili ed il riscaldamento per gli uffici tecnici del catasto; saranno a carico dei comuni a) le spese di delimitazione e terminazione dei territori comunali b) le spese necessarie per le rispettive commissioni comunali c) i locali coi relativi mobili ed il riscaldamento per gli uffici degli operatori catastali del comune d) le mercedi degli indicatori e le spese per le pubblicazioni e le notificazioni da farsi nel comune. Le spese della delimitazione e terminazione delle private proprietà saranno a carico dei rispettivi possessori. Art. 50. Tutti gli atti occorrenti per la delimitazione e terminazione, per la formazione del catasto e pei reclami e procedimenti relativi saranno esenti da qualunque tassa di registro e bollo. I contratti di permuta e di vendita immobiliare, che saranno stipulati in occasione della delimitazione prescritta dall'art. 5 del presente testo unico allo scopo riconosciuto e attestato dalle commissioni censuarie comunali, di rettificare e migliorare i confini e la configurazione dei beni, qualora il valore di ciascun immobile permutato e, rispettivamente, il prezzo di vendita non superi le lire 500, non saranno soggetti, rispetto al trasferimento, che alla tassa fissa di lire 10, e potranno essere stesi, anche per atto pubblico, sopra carta con bollo da una lira. Inoltre le relative tasse di archivio, di inscrizione nei repertori notarili e delle volture catastali, nonché quelle della trascrizione ipotecaria e gli emolumenti dei conservatori e gli onorari dei notari saranno ridotti alla metà. Queste disposizioni resteranno in vigore durante il periodo della formazione del nuovo catasto. Art. 51. Nelle provincie nelle quali si saranno applicate le disposizioni del 1/a e 2/a comma dell'art. 1 del r. Decreto 7 gennaio 1923 n. 17, concernenti la revisione generale degli estimi, e non è in vigore il nuovo catasto, ordinato con lalegge 1/a marzo 1886 n. 3682, serie 3/a, questo sarà attivato per distretto di imposte fuorchè nei casi contemplati negli ultimi due commi del presente articolo. Le operazioni dovranno farsi simultaneamente soltanto in quel numero di provincie per le quali la spesa complessiva corrisponda ai mezzi provvisti dai bilanci annuali dello stato. Se alcuna provincia chiederà, per mezzo del suo rettorato, che i lavori siano accelerati e condotti a termine nel suo territorio, e si obbligherà di anticipare la metà della spesa, la domanda sarà accolta in relazione ai fondi stanziati in bilancio e senza pregiudizio del normale andamento dei lavori nelle altre pro( Ricerca full-text) vincie del regno. Ove la provincia richiedente avesse un catasto geometrico particellare con mappe servibili agli effetti di questa legge, il ricensimento dovrà essere compiuto entro sette anni dalla comunicazione al governo della relativa deliberazione del rettorato provinciale. Anche per le provincie suddette il nuovo catasto sarà attivato per distretto di imposta o per comune a seconda dei casi. Il rimborso dell'anticipazione della spesa sarà fatta dal governo entro due anni dall'applicazione del nuovo estimo all'intera provincia. Nelle provincie del compartimento ligure-piemontese, dove sia in corso la formazione del nuovo catasto, questo sarà attivato comune per comune senza attendere la ultimazione dei lavori per un intero distretto di imposte. La stessa norma potrà essere applicata negli altri compartimenti catastali ogni qualvolta il ministro per le finanze lo reputi indispensabile per eliminare al più presto gravi sperequazioni della imposta fra i singoli contribuenti. Art. 52. Per l'accertamento dei beni censibili e non censiti, sono abolite le disposizioni del decreto napolitano del 10 giugno 1817, circa la multe a carico dei possessori di terreni non rilevati in catasto, quando lo scoprimento abbia luogo per effetto delle operazioni di rilevamento disposte dalla legge 1/a marzo 1886 n. 3682, serie 3/a. Sono parimenti abolite le disposizioni dell'anzidetto decreto che attribuiscono le multe ai delatori. Art. 53. Le spese che le provincie votassero, a titolo di anticipazione, per l'accelerata formazione del catasto, giusta l'art. 51 del presente testo unico, non saranno prese a calcolo nel determinare i limiti della sovrimposta fondiaria provinciale. A misura che le spese suddette saranno rimborsate dallo stato, la somma del rimborso andrà in diminuzione della sovrimposta votata nell'anno. |
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